Investigazioni sui lavoratori dipendenti, ecco quando sono ammesse

 

Truffe sulla malattia e concorrenza all’azienda: sono le motivazioni ammesse per le indagini che gli investigatori privati possono portare a termine nei confronti dei lavoratori dipendenti. Con decreto 6031 del 4 ottobre 2019, il Tribunale di Padova ha chiarito le condizioni di liceità delle investigazioni sui dipendenti.


Le indagini sui dipendenti aziendali non devono, invece verificare l'adempimento contrattuale del lavoratore.

Ciò, in primis, chiarisce come il ricorso ad agenzie investigative da parte delle aziende richiede un attenta osserva di limiti. Innanzitutto è da chiarire che alle agenzie investigative non può essere demandata la vigilanza sull'attività lavorativa del dipendente. Rimane sempre e comunque in capo alla stessa azienda controllare lo svolgimento delle attività del proprio lavoratore dipendente.

L'azienda, invece, può ricorrere all'agenzia investigativa sull'operato del proprio lavoratore dipendente quando il comportamento di costui possa sfociare in fattispecie illecite (perpetrate o sospettate) dal punto di vista civile, amministrativo o penale.
Una delle condizioni di ammissibilità delle indagini, infatti, è che ci sia per il datore di lavoro l'esigenza di verificare la realizzazione di condotte illecite, anche se soltanto sospettate. Tra le condotte illecite perpetrate o sospettate ricadono le verifiche su malattie, la violazione del divieto di concorrenza, utilizzo improprio dei permessi previsti dalla legge 104/1992 (articolo 33), attività retribuita in favore di terzi, veridicità delle attestazioni di presenza, ecc.

In ogni caso l'azienda è tenuta a formalizzare per iscritto l'incarico alla società investigativa, la cui attività di controllo non può riguardare in maniera indistinta un gruppo di lavoratori, né può essere frutto di un'iniziativa arbitraria del datore di lavoro. Ed ancora: l'indagine deve avvenire con metodi e metodologie meno invasive tra quelle disponibili, i controlli devono essere finalizzati solo ed esclusivamente al fine dell'indagine in atto, i dati raccolti non devono essere trasferiti a terzi e le indagini devono chiudersi un un arco di tempo ragionevole.