Lo stalking condominiale

Sappiamo tutti che la vita condominiale, spesso e per sua natura, sfocia in contrasti che a volte finiscono ad avere conseguenze drastiche, soprattutto dal punto di vista penale. Statistiche alla mano, scopriamo che molti reati di stalking si verificano tra condomini. 

 
Cos’è lo stalking condominale?
 Il reato di stalking condominiale è stato introdotto da una sentenza (Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895), che estendeva quanto previsto dalla legge contro gli atti persecutori, nell’art. 612 bis del Codice Penale. Il reato di stalking, prima che venisse introdotto in una sentenza, si riferiva ad atti di molestie e persecuzioni in un’ottica affettiva e spesso da parte di ex che non accettavano la separazione. Potrebbe verificarsi anche fuori dal contesto affettivo, infatti questa legge punisce i comportamenti di molestie ripetute nel tempo e minacce gravi, turbando emotivamente le vittime fino a provocare in loro gravi stati d’ansia, modificando la loro vita quotidiana. È quello che si manifeste nei rapporti tra condomini. La Cassazione ha specificato che lo “stalking condominiale”, è quella particolare configurazione di questo reato che si presenta nei casi in cui il condomino molesta, perseguita e minaccia i vicini di casa con una serie di azioni: 
 
- costringere chi subisce stalking condominiale (la vittima) a cambiare le proprie abitudini. 
 
- a instaurare la paura di subire maltrattamenti fisici sia per se che per i propri familiari; 
 
 Difendersi dallo stalking condominiale? Non è stalking condominiale quando le molestie e le discordie sono da ambo le parti dei condomini, in questo caso può intervenire un terzo (come l’amministratore) e mettere tutti d’accordo. Quando le molestie sono rivolte da una sola parte (unilaterale) nei confronti di un condomino o un gruppo di essi; in questo caso si può arrivare a sporgere denuncia per stalking. La prima fase e cercare di porre subito fine alle discordie, cercando di parlare con lo stalker, magari con l’intermediazione dell’amministratore, per porre fine al problema in modo pacifico e senza conseguenze. La seconda fase, il condomino oggetto di stalking può presentare richiesta di ammonimento al Questore, per il tramite dell’autorità di pubblica sicurezza. Il questore accertate le minacce può ammonire, in via orale, l’aggressore, obbligandolo a smettere immediatamente qualsiasi tipo di minaccia, onde evitare un processo penale. Ultima fase, nel caso quella precedente non sia andata a buon fine, la vittima può querelare lo stalker. Si può sporgere denuncia per stalking (entro sei mesi dei fatti). Il tribunale potrà richiedere testimonianze dei fatti denunciati (tipo videosorveglianza, testimoni). Inseguito Il Tribunale può emettere un’ordinanza restrittiva, verso lo stalker, che gli impone delle misure a rendere impossibile il reiterarsi del reato, anche fino all’allontanamento dall’abitazione.